In questo articolo, scritto per la rivista Il Fallimento, 2024, n. 1, p. 65, Luca Andretto annota la sentenza della Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2023, n. 17949, in materia di azione revocatoria concorsuale dei pagamenti con mezzi anormali.
Nell’ambito dell’azione revocatoria concorsuale, un mezzo di pagamento è considerato anormale quando non è comunemente accettato nella pratica commerciale in sostituzione del denaro. Sono, ad esempio, mezzi normali di pagamento gli assegni circolari e bancari, mentre non sono le cessioni di credito e le delegazioni di pagamento.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17949/2023, è tornata a confrontarsi con la controversa questione se la normalità dei mezzi di pagamento debba essere sempre apprezzata secondo un criterio strettamente oggettivo, benché suscettibile d’evoluzione nel tempo, costituito dalla comune pratica adottata presso la generalità degli operatori commerciali; o se, invece, assumano rilievo anche le particolari circostanze soggettive del caso concreto, riferite allo specifico regolamento negoziale e alle sue eventuali modificazioni.
Nell’articolo si ricostruisce l’evoluzione del dato normativo e dalla sua ratio e si illustrano le diverse soluzioni che alla questione sono state date nel corso del tempo da dottrina e giurisprudenza.
La soluzione da ultimo adottata rovescia quella proposta da altre recenti pronunce della stessa Corte di Cassazione: in ipotesi di pagamento con mezzi non comuni nella pratica commerciale, la loro conformità all’originario regolamento negoziale non vale a renderli mezzi di pagamento normali, ma potrebbe essere addotta soltanto quale indice presuntivo della non conoscenza dello stato d’insolvenza; per converso, in ipotesi di pagamento con mezzi oggettivamente normali, la rilevante distanza temporale dalla scadenza o la sopravvenuta modifica delle prassi negoziali usualmente seguite dalle parti con comportano una valutazione di anormalità, ma potrebbero soltanto essere addotte dalla curatela quali indici presuntivi della scientia decoctionis.
A conclusione dell’articolo, si illustra come la soluzione adottata si faccia oggi prediligere sul piano sistematico per la sua coerenza con il mutato contesto normativo e, in particolare, per il suo coordinamento con l’esenzione da revocatoria prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, nonché con il limite alla restituzione dei pagamenti altrimenti revocabili aventi ad oggetto obbligazioni derivanti da rapporti continuativi o reiterati.